Pavimento radiante ed Ecobonus 110%

pavimento radiante ecobonus 110%

Il riscaldamento a pavimento radiante rientra nell’Ecobonus 110%? La risposta è affermativa a patto che:

  • L’installazione dei pannelli radianti venga associata ad uno degli interventi trainanti previsti, ossia sostituzione dell’impianto di riscaldamento oppure isolamento termico di almeno il 25% dell’involucro dell’edificio;
  • Ottenere, rispetto all’APE pre-inizio lavori, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe energetica massima;
  • Utilizzare materiali conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Sebbene i primi due punti siano ormai piuttosto assodati quando si parla di Superbonus 110%, non si può dire altrettanto per il terzo.

Aggiornamento 2023: il Superbonus 110% cambia in Superbonus 90%. Per tutti i dettagli leggi il nostro articolo dedicato.

Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi o CAM?

I Criteri Ambientali Minimi rappresentano i requisiti necessari per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici e, a seguito del Decreto Rilancio, per beneficiare dell’Ecobonus 110%.

L’obiettivo è assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore e rendere, dal punto di vista energetico, sempre più sostenibile ed efficienti gli edifici, siano essi pubblici e privati.

Requisiti CAM per pannelli radianti e bonus 110%

Se l’installazione dell’impianto di riscaldamento a pannelli radianti è associato all’intervento di isolamento termico dell’edificio, i pannelli bugnati in polistirene espanso che vengono adoperati – considerati isolanti termici – debbono seguire criteri specifici, ossia:

  • non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  • non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
  • non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  • se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  • se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
  • se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito;
  • disassemblabilità a fine vita (almeno per la metà dei componenti dell’edificio) per futura demolizione selettiva con possibilità di riciclo o riutilizzo (2.4.1.1);
  • contenuto di materia recuperata o riciclata secondo le percentuali specificate per ogni tipo di componente edilizio, salvo le esclusioni previste, con l’obiettivo di recuperare e riciclare almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione;
  • assenza di sostanze pericolose.

Gli stessi requisiti si applicano anche agli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a parete ed a soffitto.

Non è obbligatorio rispettare i criteri CAM nel caso in cui l’impianto di riscaldamento radiante a pavimento (ma anche a parete od a soffitto) sia trainato dalla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, ossia dell’impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore (caldaia, pompa di calore, ecc.).

Massimali di spesa per bonus 110% e pavimento radiante

La detrazione fiscale è calcolata su un ammontare complessivo di spese inferiore a:

  • 30.000 euro per edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti;
  • 20.000 euro per condomini composti fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000 euro per condomini composti da oltre 8 unità immobiliari.

Tali limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare indipendenti o all’interno di un condominio.

TI È PIACIUTO? CONDIVIDILO:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Approfondisci leggendo anche: