Il Piano Transizione 5.0 può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo bonus fotovoltaico per imprese grazie al quale le aziende che investono nel 2024 e nel 2025 in progetti volti alla riduzione del consumo energetico possono usufruire di un generoso credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
L’obiettivo principale di questa misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, che è diventata ufficiale con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024 del Decreto Legge n. 19/2024.
In questa guida compelta vedremo come funziona questa nuova agevolazione, quali sono i requisiti che devono avere le imprese, i requisiti dell’impianto fotovoltaico, come accedere al benefico e tanto altro ancora.
Indice
Transizione 5.0 fotovoltaico: come funziona
Tutti i beneficiari che nel 2024 e nel 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, parte di progetti di innovazione che portino a una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta.
In particolare, sono considerati idonei gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi specificati negli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il valore di riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva deve quantificarsi in almeno il 3%, incrementabile al 5% se calcolato sul processo programmato per l’investimento.
Il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti modalità:
- 35% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo per investimenti oltre i 10 milioni di euro, fino al limite massimo di 50 milioni di euro per anno per singola impresa beneficiaria.
La misura del credito d’imposta può aumentare in funzione del valore della riduzione dei consumi energetici ottenuta. In particolare se la riduzione dei consumi energetici risulta superiore al 6% o al 10%, il valore del credito di imposta aumenta in:
- 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% del costo per investimenti oltre i 10 milioni di euro.
Se la riduzione dei consumi energetici risulta superiore al 10% o al 15%, il valore del credito di imposta aumenta in:
- 45% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% del costo per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 15% del costo per investimenti oltre i 10 milioni di euro.
La riduzione dei consumi energetici, valutata su base annuale, viene calcolata in relazione ai consumi registrati nell’esercizio precedente a quello in cui sono avviati gli investimenti. Tale calcolo tiene conto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano il consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario immaginario.
Transizione 5.0 fotovoltaico: requisiti impianto fotovoltaico
Per quanto riguarda la materia energia, sono agevolabili gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili – come il fotovoltaico – destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse. Sono compresi anche i sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Nello specifico, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti fotovoltaici con pannelli solari prodotti in Unione Europea e corrispondenti alle seguenti caratteristiche di efficienza:
- Efficienza a livello di modulo pari almeno al 21.5%.
- Efficienza a livello di cella pari almeno al 23.5%.
- Composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli descritti al punto 1 e 3 contribuiscono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e al 140% del loro costo.
Fino alla formazione del registro previsto, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, secondo attestazione del produttore, rispettino i requisiti tecnici e territoriali stabiliti dai suddetti punti.
Transizione 5.0 fotovoltaico: beneficiari
Indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, possono beneficiare del nuovo bonus fotovoltaico Transizione 5.0:
- Le imprese residenti in Italia;
- Le stabili organizzazioni nel territorio nazionale di soggetti non residenti.
L’ottenimento del beneficio è comunque condizionato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili nel rispettivo settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse dal bonus le seguenti categorie di imprese:
- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali stabilite dal decreto del 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, come definito dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre normative speciali.
- Imprese coinvolte in un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni.
- Imprese soggette a sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231.
Per poter accedere al beneficio, è necessario presentare apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente:
- Certificazione ex ante: che certifica la potenziale riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti;
- Certificazione ex post: che certifica la reale realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni rientrano gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Per le piccole e le medie imprese, le spese sostenute per ottemperare all’obbligo di certificazione specificato sono considerate in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro.
Transizione 5.0 fotovoltaico: cumulo del credito di imposta
Il credito d’imposta può essere cumulato con altre agevolazioni relative agli stessi costi a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto, tenendo conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive come definito nel periodo precedente.
Non può essere cumulato, invece, per gli stessi costi ammissibili, con il credito d’imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali, come definito dalla legge di bilancio 2021 negli articoli 1051 e successivi (della legge 30 dicembre 2020, n. 178), né con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica.
Per quanto riguarda la cumulabilità si applica quanto stabilito dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Transizione 5.0 fotovoltaico: controlli
Il GSE, concordando con l’Agenzia delle Entrate i termini, è responsabile dei controlli volti a verificare i requisiti tecnici e i presupposti necessari per beneficiare del credito d’imposta.
Ai fini dei controlli, le imprese devono conservare la documentazione adeguata (fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati) che dimostri l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi ammissibili. Pena la revoca del beneficio.
Se durante tali controlli, nonché durante le verifiche documentali, viene rilevata l’eventuale utilizzo, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE informa l’Agenzia delle Entrate comunicando i presupposti, le prove e le basi giuridiche su cui si basa la richiesta di recupero dell’importo corrispondente, il quale sarà aumentato di interessi e sanzioni.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro congruenza con la documentazione contabile preparata dall’impresa devono essere attestati da una specifica certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Tale certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Solo per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile possono essere considerate in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, rispettando comunque il limite massimo stabilito nel comma 7.
Transizione 5.0 fotovoltaico: come richiedere il bonus
Per richiedere il bonus, le imprese devono presentare telematicamente, utilizzando un modello standardizzato fornito dal GSE, la seguente documentazione:
- La certificazione ex ante;
- Descrizione del progetto di investimento e il relativo costo.
Dopo aver verificato la completezza della documentazione, il GSE trasmette al Ministero l’elenco delle imprese che hanno presentato una richiesta valida, indicando l’importo del credito prenotato e garantendo che l’ammontare complessivo dei progetti ammessi non superi il limite di spesa stanziato.
Per utilizzare il credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento. Sulla base di tali comunicazioni, viene determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile.
A fine lavori, l’impresa comunica al GSE il completamento dell’investimento con un’apposita comunicazione accompagnata dalla certificazione ex post, pena la decadenza.
A quel punto il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, indicando l’importo del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Se sei un’impresa residente in Sicilia e desideri realizzare un impianto fotovoltaico conforme al bonus Transizione 5.0, contattaci per un preventivo gratuito o per una consulenza dedicata.